Lo sostengono il Coordinamento per i diritti delle Persone con disabilità presso la regione Siciliana e l’Associazione Ufficio Nazionale del Garante della Persona Disabile APS che hanno scritto una lettera aperta alla futura classe politico-amministrativa Siciliana (che si allega), invitandola a favorire il cambio “dell’approccio mentale”, che normalmente viene mostrato nei riguardi della legislazione in materia di “disabilita”, in primo luogo da parte della Pubblica Amministrazione.
L’appello delle Associazioni parte dall’assunto secondo cui le leggi dello Stato o Regionali, supportate dai principi accettati dall’Italia con la sottoscrizione della Convenzione ONU per i diritti delle Persone con disabilità, sono rigorose espressioni di diritti sanciti da norme giuridiche e non già da norme morali.
Consegue che qualunque soggetto pubblico e privato, di fronte ad una norma giuridica vincolante per tutti, che è tenuto alla sua applicazione, non può disattenderla e lasciarla sospesa nel “limbo” della spontaneità, della sensibilità individuale ovvero della virtuosità delle PP.AA., e poterla considerare ad applicazione discrezionale e differita anche quando essa presenta, in modo assai evidente, il suo carattere rigorosamente precettivo scandito anche da termini perentori.
L’accoglimento dell’appello da parte della classe politico- amministrativa non potrà che produrre effetti positivi tanto sul piano dell’osservanza dei diritti che la P.A. è tenuta a garantire, quanto per innalzare il livello di accessibilità dei luoghi pubblici o aperti al pubblico mediante l’approvazione generalizzata dei piani per l’abbattimento delle barriere architettoniche ex Legge 41/86.
Ancora oggi, infatti, sono numerose le inosservanze alle norme dell’Ordinamento giuridico in materia di accessibilità alle Persone con disabilità che, sul piano pratico, continuano a produrre le già note difficoltà agli alunni con disabilità a potere accedere ed a muoversi liberamente nelle proprie scuole; ovvero a visitare in autonomia gli importanti musei siciliani; come sono ancora svariate le persone con mobilità ridotta che vengono estromesse dalla possibilità di assistere a pubblici spettacoli che si svolgono in luoghi pubblici o aperti al pubblico, e così via.
Coordinamento fra le associazioni per la tutela dei diritti delle persone con disabilità nella Regione Siciliana – Onlus
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Ufficio Nazionale del Garante della Persona disabile APS
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Appello breve alle forze politico-amministrative Siciliane
Il lungo tempo trascorso, anche in Sicilia, per l’applicazione
dell’art.32 della legge n.41 del 28/02/86.
Necessità di un cambio di approccio mentale verso
le norme che riguardano la “disabilità”.
La premessa.
E’ stato rilevato più volte che la nostra legislazione, sia Siciliana che Nazionale, è una fra quelle maggiormente complete ed attente alle diverse esigenze della Persona che vive una condizione di disabilità. Di contro viene anche detto che questa avrebbe il vulnus di non essere abbastanza precettiva.
Ciò favorirebbe che nella fase della sua applicazione, sia da parte delle Pubbliche amministrazioni che da tutti gli altri soggetti pubblici o privati tenuti ad osservarla, venga considerata ad applicazione differita e discrezionale, anche quando queste norme prevedono l’esigibilità di diritti soggettivi perfetti in favore delle Persone con disabilità, di immediata attuazione.
Ed ancor quando la norma possiede un alto grado di precettività, allo stesso modo non trova piena applicazione. Il caso eclatante ci viene offerto da una delle disposizioni di legge di enorme rilevanza per le persone con disabilità: la legge n. 41del 28-02-1986 che da oltre trent’anni non trova piena applicazione in Sicilia.
Una legge dello Stato, ripresa ed ampliata dalla “Legge quadro 104/92”, che all’art. 32, commi 21 e 22impone ai Comuni ed alle ex Province (oggi Città Metropolitane) di adottare i Piani per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche), entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della stessa normativa e, dunque, entro la data del 28 febbraio 1987.
Periodo temporale, durante il quale, la cultura del tempoconsentiva agli albergatori o altri esercenti di potere affiggere cartelli davanti ai propri esercizi commerciali coi quali si avvertiva che, per cause legate alla presenza di barriere architettoniche nell’immobile, non era possibile ospitare le persone con disabilità motoria.
Circostanze che resero possibile, proprio per ribaltare quell’irrispettosa e discriminatoria rappresentazione di pensiero, che il Parlamento Italiano concepisse la legge più rigorosa che poteva essere emanata dal nostro Organo legislativo.
Con questa norma eminentemente precettiva, infatti, si obbligavano esplicitamente le Amministrazioni Comunali e Provinciali a redigere i suddetti piani, rafforzandone il contenuto precettivo attraverso l’ espressa previsione della nomina di un Commissario ad acta, da parte delle Regioni, in caso di inadempimento da parte dei predetti enti locali.
Eppure a distanza di ben 36 anni la norma risulta essere stata applicata da meno del 15% dei Comuni Siciliani mentre rimane ancora disattesa da un numero esorbitante di questi, che in mancanza di un forte e deciso impulso della classe politica sulla specifica azione amministrativa, continueranno a rimanere inadempienti!
La legge 41/86, rimane emblematica tanto per il lungo lasso di tempo di disattenzione, quanto per le ricadute non certamente positive che tale disapplicazione ha determinato nel rapporto tra le Persone con disabilità e la classe politico-amministrativa, ma si potrebbero elencare altre leggi che in materia di disabilità sono rimaste inapplicate, perché delegate soltanto alla spontaneità, sensibilità individuale ed alla virtuosità delle diverse PP.AA.. Ma questa ci è sembrata la più eclatante, tant’è che viene oggi è ritenuta meritevole di costituire l’oggetto del seguente
PRIMO APPELLO RIVOLTO
ALLA CLASSE POLITICO-AMMINISTRATIVA SICILIANA,
affinché, in applicazione del principio di legalità, che deve sorreggere l’attività della P.A., si adoperi nel corso della prossima legislatura, perché tutti i Comuni Siciliani provvedano a redigere senza ulteriore ritardo il loro Piano per l’abbattimento delle Barriere architettoniche ai sensi dell’art.32 della legge n.41/86, come modificata ed ampliata dall’art.24, comma 9, della L.104/92 e porre, in tal modo, le basi per realizzare compiutamente in tema di accessibilità i principi di uguaglianza, pari opportunità e non discriminazione delle Persone con disabilità nei corrispondenti territori.
Considerazioni di ordine generale collegate alla lunga disapplicazione delle leggi che riguardano la materia della disabilità.
Il superiore appello fornisce agli scriventi , lo spunto per contestare l’approccio mentale, assai diffuso della classe politico-amministrativa, secondo cui i diritti soggettivi previsti da specifiche norme volti a favorire il benessere delle Persone con disabilità, allorché restino disapplicati per diverso tempo, possano affievolirsi a meri interessi legittimi e, in alcuni casi, addirittura annullarsi per desuetudine.
Potrebbe sembrare inutile affermarlo ma, al contrario, tali leggi, quali espressione dell’atto di imperio dello Stato o della Regione, sono tali anche quando introducono agevolazioni, esenzioni, riduzioni o, in genere, benefici di vario tipo e natura in favore delle Persone con disabilità. In conseguenza di ciò la loro applicazione, nel rigoroso rispetto del principio di legalità, deve essere parimenti garantita nei tempi in esse stabiliti esenza che occorrano particolari e formali sollecitazioni da parte degli interessati, sia in via amministrativa che giudiziale.
E’ necessario quindi che nell’occuparsi di tale materia, tutti si abbia sempre presente il corretto approccio mentale volto a considerare la norma giuridica che tratta della materia dei diritti delle Persone con disabilità, esattamente come tale, senza incorrere nella tentazione di valutarla alla stregua di norma morale, non imposta dallo Stato o da altre Autorità costituite e, in quanto tale, collegata al grado di sensibilità individuale posseduta dal soggetto chiamato alla sua applicazione.
Tale erroneo aproccio alla normativa sulla disabilità non può continuare a sussistere.
Per le motivazioni addotte è quindi imprescindibile che la classe Politico – Amministrativa, cui il nostro appello è rivolto, con il proprio consapevole agire, si adoperi a ribaltare e modificare quell’atteggiamento mentale ad oggi mostrato verso le norme giuridiche di settore che stabiliscono i diritti in favore delle Persone in condizione di disabilità, fino al punto di considerarle come se fossero inesistenti,addirittura per diversi decenni.
Diciamo quindi basta, con l’applicazione di un diritto collegato al comune sentire, alla spontaneità ed al grado di sensibilità di ciascun individuo, piuttosto che all’osservanza generalizzata di un precetto positivamente stabilito dall’Ordinamento giuridico.
Si è certi che, attraverso l’azione della nuova classe Politico-Amministrativa Regionale, si potrà rendere più giusta ed inclusiva la società Siciliana al passo con i contenuti della Convenzione ONU per i diritti delle Persone con disabilità.
Ufficio Nazionale del Garante della Persona con Disabilità APS
F.to Salvatore Di Giglia
Coordinamento H per i diritti della Persona con Disabilità ONLUS
F.to Il presidente Marilina Munna