Giurisprudenza sino al 2022

Cassazione Ordinanza n. 2228 del 14 marzo 2022

Circolazione nelle zone a traffico limitato del centro abitato – Autorizzazione in favore della persona invalida – Validità su tutto il territorio nazionale – Sistemi di controllo automatizzati
 

Con l’ ordinanza in epigrafe la Corte di Cassazione ha ribadito il suo orientamento in materia di “contrassegni per invalidi” affermando che “ Questa Corte già nel 2008 ebbe a chiarire che in tema di sanzioni amministrative, alla luce delle disposizioni contenute negli artt. 11 e 12 del d.P.R. n. 610 del 1996 e nell’art. 381, comma secondo, del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice stradale, di cui al d.P.R. n. 495 del 1992, il cosiddetto “contrassegno invalidi”, che autorizza la circolazione e la sosta del veicolo adibito al trasporto di una persona con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte anche all’interno delle zone urbane a traffico limitato e delle aree pedonali urbane, è rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne possa servire esponendolo su qualsiasi veicolo adibito in quel momento al suo servizio e, perciò, la sua validità non è limitata al territorio del Comune che abbia rilasciato tale contrassegno, ma è estesa a tutto il territorio nazionale (in applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato la decisione del Giudice di pace che aveva confermato la sanzione amministrativa elevata nei confronti di un utente della strada disabile che circolava nella zona a traffico limitato di Roma esponendo un contrassegno rilasciato dal Comune di Milano) – Sez. 2, n. 719, 16/01/2008, Rv. 601282 -.

Principio, questo, pienamente condiviso dalla giurisprudenza successiva (si vedano, ad es., Cass. nn. 21320/2017 e 7630/2019). Si è anche spiegata la ragione che sta alla base di una tale opzione ermeneutica: l’autorizzazione in parola, diretta a ridurre il più possibile impedimenti deambulatori, non può trovare ostacoli generati dalle difficoltà organizzative dell’ente territoriale di transito, diverso da quello di rilascio, il quale non può porre limitazioni non previste dalla legge. Di talché, ove il controllo automatico, sia stato effettuato in maniera tale da non essere in grado di rilevare la presenza del tagliando esposto sul cruscotto (se il controllo viene svolto dagli operatori il problema neppure si pone), ove il predetto ente non voglia esporsi a elevare verbali sul presupposto erroneo che la circolazione non era autorizzata, dovrà destinare modalità apposite di accertamento, nella logica della leale collaborazione conl’utente della strada, se del caso contattando previamente l’intestatario del veicolo rilevato dal sistema automatico.”

Inoltre, la Suprema Corte ha precisato che “non può frapporsi ostacolo alla libertà di locomozione della persona disabile fondato sull’addotta inadeguatezza del sistema di controllo automatizzato dell’ente locale territoriale, così pervertendo lo scopo della legge; semmai, si tratterebbe di adeguare i sistemi automatizzati alla fattispecie, sperimentando, ad es., meccanismi di verifica automatizzata del tagliando esposto sul parabrezza; nel mentre, nel resto trattasi di accertamenti e verifiche di merito in ordine alla correttezza del transito di competenza dell’ente, il cui esito non può porsi presuntivamente a carico del soggetto autorizzato”.



Cassazione n. 17102 del 16 giugno 2021

Permessi ex articolo 33 comma 3 legge n. 104 del 1992 – svolgimento di attività incompatibili con l’assistenza

I giudici del merito rilevavano che un dipendente di Poste Italiane s.p.a., aveva ricevuto comunicazione con cui la società, a seguito di accertamento investigativo, aveva evidenziato che il lavoratore, che per due giornate aveva usufruito di giorni di permesso ai sensi della I. 104/1992 per assistere la madre, si era intrattenuto in attività incompatibili con l’assistenza, essendosi recato prima presso il mercato, poi al supermercato e infine al mare con la famiglia, piuttosto che presso l’abitazione della madre, convivente con il marito,

Inoltre il cambio di residenza della madre presso l’abitazione del dipendente non era mai stato comunicato a Poste Italiane s.p.a., se non dopo le contestazioni disciplinari, con conseguente impossibilità per il datore di lavoro di svolgere i controlli; ritenevano, quindi, corretta l’applicazione della sanzione espulsiva prevista dall’art. 54 CCNL in caso di violazioni dolosamente gravi, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto e da reputare lecito l’utilizzo di attività investigativa in relazione alla verifica della sussistenza di atti illeciti compiuti dai dipendenti durante la fruizione di un permesso.

La Suprema Corte dichiara inammissibili i motivi del ricorso proposto dal dipendente ed in particolare afferma quanto segue:

“con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 33 I. 104/1992 (come modificato dall’art. 24 della I. n. 183/2010 e dal d.lgs. n. 119/2011, art. 6 c. 1 lett. a) dell’art. 18 c. 4 I. n. 300/1970 (come modificato dalla legge n.92/2012) e degli artt. 2697 e 2119 c.c., art. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., rilevando che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che l’attività di assistenza dovesse essere prestata soprattutto nelle ore in cui il lavoratore avrebbe dovuto svolgere l’attività lavorativa; la censura è priva di fondamento alla luce del consolidato principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in forza del quale l’assenza dal lavoro per usufruire di permesso ai sensi della I. 104/1992 deve porsi in relazione causale diretta con lo scopo di assistenza al disabile, con la conseguenza che il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse integra l’abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell’Ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari (Cass. n. 17968 del 13/09/2016).”
 



Cassazione Sezioni Unite n. 16086 del 9 giugno 2021

Regolamento preventivo di giurisdizione – Assegnazione sede di lavoro in seguito a procedura concorsuale – Controversia instaurata per conseguire la sede di servizio più vicina al proprio domicilio, ex art. 33 Legge n. 104 del 1992 – Giurisdizione del giudice ordinario

Con l’Ordinanza sopra indicata le Sezioni Unite hanno stabilito quanto segue.

“15. la questione posta nel regolamento in esame è già stata oggetto di ampia e diffusa disamina da parte di queste Sezioni Unite con la sentenza del 27 marzo 2008 n. 7945, relativa a vicenda sostanzialmente sovrapponibile a quella in esame;

16. nella citata sentenza è stato affermato che “In tema di assegnazione della sede di lavoro presso una amministrazione pubblica (all’esito della procedura concorsuale per l’assunzione in servizio), intervenuta con contratto stipulato successivamente al 30 giugno 1998, deve riconoscersi – stante il carattere generale della giurisdizione del giudice ordinario in relazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (art. 63, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), a fronte del quale la perpetuazione della giurisdizione del giudice amministrativo (prevista dal comma 4 dello stesso art. 63) riveste una portata limitata ed eccezionale – la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia in cui, sul presupposto della definitività della graduatoria e senza in alcun modo censurare lo svolgimento del concorso ed il relativo atto finale, si faccia valere, in base all’art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, il diritto che sorge con l’assunzione al lavoro e, dunque, in un momento successivo all’esaurimento della procedura concorsuale – alla scelta della sede di lavoro – più vicina al proprio domicilio”;

17. dal principio affermato nella richiamata sentenza n.7945/2008, al quale va continuità, in quanto risultano condivisibili le argomentazioni motivazionali che sorreggono detta decisione, da intendersi qui richiamate ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod.proc.civ., consegue che nella fattispecie in esame deve essere dichiarata la giurisdizione del Giudice ordinario;

18. ciò perché la procedura concorsuale alla quale ricorrente ha partecipato, risultando tra i vincitori, è stata indetta con D.D.G. del Ministero n. 1259 del 23 novembre 2017 e perché il thema decidendum non investe affatto la procedura concorsuale, ma la fase successiva, che attiene alla individuazione della sede di destinazione ed alla successiva stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato.”


Cassazione n. 14629 del 26 maggio 2021
Accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. – Interesse ad agire in relazione all’utilità dell’accertamento medico

Secondo la Suprema Corte la valutazione della sussistenza del requisito anagrafico, al fine di potere usufruire dell’assegno mensile di invalidità “non può dirsi preclusa in sede di accertamento tecnico preventivo, potendo ritenersi ormai principio acquisito nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale «l’ammissibilità dell’accertamento tecnico preventivo presuppone, come proiezione dell’interesse ad agire (art. 100 cod.proc.civ.), che l’accertamento medicolegale, pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad un concreto interesse del ricorrente che renda azionabile la pretesa al riconoscimento dei diritti corrispondenti alla condizione sanitaria allegata, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull’accertamento del requisito sanitario» (Cass. n. 2587 del 2020; n. 9876 del 2019); questa Corte ha già chiarito, agli effetti dell’ammissibilità dell’a.t.p.o., che il giudice adito accerti sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall’art. 445- bis, nonché la presentazione della domanda amministrativa, l’eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario; quanto al profilo dell’interesse ad agire, che il giudice valuti l’utilità dell’accertamento medico richiesto al fine del riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l’istante si affermi titolare, utilità che potrebbe “difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l’accertamento tecnico (v., in tal senso, Cass. n.98742019, ed ivi ulteriori richiami).”



Cassazione n. 9238 del 6 aprile 2021

Pensione di inabilità ex art. 12 L. n. 118 del 1971 – requisiti reddituali – redditi percepiti dal coniuge – rilevanza sino all’entrata in vigore dell’art. 10 del d.l. n. 76 del 2013

 

“Il requisito reddituale previsto per l’attribuzione della pensione di inabilità, ex art. 12, I. n. 118/1971, va accertato tenendo conto non solo del reddito personale percepito dall’invalido, ma anche di quello eventuale del coniuge solo fino alla data di entrata in vigore dell’art. 10, d.l. n. 76/2013, cit., che ha dato rilievo, ai fini del riconoscimento del diritto a tale prestazione assistenziale (e a decorrere dall’anzidetta data, vale a dire dal 28.6.2013) al solo reddito del soggetto con esclusione di quello percepito da altri componenti del suo nucleo familiare (cfr. da ult. Cass. nn. 9142 del 2017 e 6067 del 2018); che, viceversa, per quanto concerne il periodo anteriore alla entrata in vigore della disposizione dianzi cit., l’orientamento di questa Corte è altrettanto consolidato nel ritenere che assuma rilievo non solamente il reddito personale dell’invalido, ma anche quello (eventuale) del coniuge del medesimo, onde il beneficio va negato quando l’importo di tali redditi, complessivamente considerati, superi il limite determinato dalla legge (cfr. tra le tante Cass. nn. 16363 del 2002, 12266 del 2003, 14126 del 2006, 13261 del 2007, 5003 del 2011, 19658 del 2012 e 22150 del 2014).”
 


TAR Puglia sede di Bari n. 433/2021 pubblicata l’8 marzo 2021

Disabili Gravissimi – Assegno di cura – criteri di priorità
 

Il TAR, chiamato a pronunciarsi in tema di assegno di cura per i disabili gravissimi, con riferimento ai “criteri di priorità” previsti dalla Regione, ha ricordato che “premesso che sulla legittimità della previsione dei criteri di priorità previsti dalla D.G.R. n. -OMISSIS-si sono già espressi in senso favorevole questa Sezione (sentenza n. 1703 del 29 dicembre 2020) la Sezione staccata di Lecce (sentenza n. 905 dell’11 agosto 2020 della Sezione II) e il Consiglio di Stato (ordinanza n. 2621 del 15 maggio 2020 della III Sezione), rileva il Collegio che le censure proposte in questa sede dal ricorrente si appuntano sul terzo e sul quarto criterio.

In relazione ad entrambi, valgono le considerazioni già espresse in via generale nelle sentenze innanzi indicate ovvero che i criteri individuati “non alterano la finalità perseguita dal beneficio dell’assegno di cura, in quanto si innestano su una valutazione sanitaria, già effettuata, di gravissima non autosufficienza per tutti gli aspiranti e mirano, sulla scorta di tale predetta condizione di partenza (uguale per tutti), all’individuazione dei soggetti che si palesano come maggiormente bisognosi dell’assegno. Né si sarebbe potuta formare la graduatoria sulla base della maggiore o minore gravità della non autosufficienza dei richiedenti, poiché una tale opzione si sarebbe posta in palese contraddizione con il dato normativo dell’art. 3, comma 2, del D.M. 26 settembre 2016, in virtù del quale tutti i soggetti che rientrano negli indici individuati in tale atto sono da considerarsi, parimenti, -OMISSIS-.

L’applicazione di tali criteri, pertanto, a differenza di quanto sostenuto dalla parte ricorrente, non determina l’ammissione a finanziamento di soggetti la cui non autosufficienza presenti un grado inferiore a quella di altri che, pur portatori di una disabilità più grave, siano risultati posposti ai primi in ragione dell’applicazione degli indici preferenziali individuati dall’Amministrazione” (sentenza n. 1703 del 29 dicembre 2020 di questa Sezione).”



Cassazione n. 5132 del 25 febbraio 2021
Controversie previdenziali art. 443 c.p.c. – 
Handicap grave art. 3 comma 3 legge n. 104 del1992 – Proponibilità domanda giudiziaria in caso di domanda amministrativa incompleta – Art. 20 del D.L. n. 78 del 2009 convertito in legge n. 102 del 2009

 

Oggetto del caso sottoposto al giudizio della Cassazione è “se il certificato medico «negativo» -con segno di spunta sull’inesistenza delle condizioni per il diritto all’indennità di accompagnamento- rilasciato su modulo predisposto dall’INPS possa condizionare la stessa domanda amministrativa e renderla equiparabile alla mancata presentazione della stessa, con conseguente improponibilità della domanda giudiziaria per difetto del necessario presupposto processuale.”

La Suprema Corte, a tale riguardo, richiama Cass. n. 14412 del 2019, che “ha già risolto, in favore della proponibilità della domanda, l’incompleta compilazione della domanda amministrativa mancante del segno di spunta sulle condizioni per beneficiare dell’indennità di accompagnamento; in continuità con tale arresto, nella successiva pronuncia nr. 24896 e Cass, n. 24896 del 2019, che ha chiarito che “l’indicazione negativa, da parte del medico curante, della sussistenza delle condizioni legittimanti l’indennità di accompagnamento non preclude l’esercizio dell’azione per il riconoscimento del beneficio preteso”.

Tale orientamento, è ulteriormente ribadito dalla sentenza in oggetto che afferma che l’art. 20 comma 3 del D.L. n. 78 convertito in legge n. 102 del 2009, “come affermato nei precedenti citati, attribuisce all’INPS solo l’individuazione delle modalità concrete di presentazione delle istanze, non anche l’individuazione del contenuto delle domande e ciò in coerenza con l’esclusiva prerogativa del legislatore in merito alle condizioni di accesso alla tutela assistenziale; l’art 111, primo comma, Cost. stabilisce una riserva di legge assoluta, in materia di giusto processo, con tale formula indicandosi l’insieme delle forme processuali necessarie per garantire, a ciascun titolare di diritti soggettivi o di interessi legittimi lesi o inattuali, la facoltà di agire e di difendersi in giudizio; per effetto di tale previsione, va escluso che l’Inps possa introdurre nuove cause di improponibilità della domanda derivanti dal mancato, inesatto, incompleto rispetto della modulistica all’uopo predisposta dall’ente previdenziale; diversamente opinando, si realizzerebbe una sostanziale limitazione del diritto dì azione, costituzionalmente garantito, dell’aspirante al riconoscimento del beneficio assistenziale.”

 


Cassazione sez. lavoro n. 4896 del 23 febbraio 2021

Art. 5 Direttiva 78/2000/CE – Art. 3 comma 3 bis D.Lgs. n. 216 del 2003 – art. 5 legge n. 604 del 1966

Ambito dei poteri del datore di lavoro in caso di lavoratore impossibilitato a svolgere la prestazione per sopravvenuta invalidità permanente

Dopo avere premesso che il caso oggetto della sentenza si pone nell’ambito di applicazione dell’art. 3 comma 3 bis del D.Lgs. n. 216 del 2003, norma che recepisce l’art. 5 della Direttiva n. 78/2000/CE, la decisione in oggetto richiama Cass, n, 27243 del 2018, che ha analizzato a fondo l’ambito dei poteri del datore di lavoro in caso di lavoratore impossibilitato a svolgere la prestazione per sopravvenuta invalidità permanente, ed espone quanto segue.

“La Corte di Giustizia, in conformità dell’art.2, co. 4, della Convenzione dell’ONU, ha definito gli “accomodamenti ragionevoli” come “le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo, adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali” (CGUE, 4 luglio 2013, Commissione c. Italia, punto 58) e consistenti in provvedimenti efficaci e pratici, ad esempio sistemazione dei locali, adattamento di attrezzature, ritmi di lavoro o ripartizione dei compiti in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, riduzione dell’orario di lavoro, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo, di avere una promozione o di ricevere una formazione, con il solo limite di imporre al datore di lavoro un onere sproporzionato.

Con riguardo all’orientamento giurisprudenziale nazionale sinora elaborato, le Sezioni Unite (n. 7755 del 1998) hanno affermato il seguente principio di diritto: “La sopravvenuta infermità permanente e la conseguente impossibilità della prestazione lavorativa, quale giustificato motivo di recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro subordinato, non è ravvisabile nella sola ineleggibilità dell’attività attualmente svolta dal prestatore, ma può essere esclusa dalla possibilità di altre attività riconducibile – alla stregua di un’interpretazione del contratto secondo buona fede – alle mansioni attualmente assegnate o a quelle equivalenti o, se ciò è impossibile, a mansioni inferiori, purché essa attività sia utilizzabile nell’impresa, secondo l’assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall’imprenditore”.

Questo orientamento è stato confermato da numerose pronunce successive (ex multis Cass. n. 9624 del 2000, Cass. n. 7210 del 2001, Cass. n. 16141 del 2002, Cass. n. 8832 del 2011) che hanno ritenuto come solo l’inutilizzabilità della prestazione del lavoratore divenuto inabile, con alterazione dell’assetto organizzativo della medesima, può costituire giustificato motivo di licenziamento.

Una interpretazione dell’art. 3, comma 3 bis della legge n. 216 del 2003 costituzionalmente orientata nonché valutata alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia europea porta a ritenere che il diritto del lavoratore disabile all’adozione di accorgimenti che consentano l’espletamento della prestazione lavorativa trova un limite nell’organizzazione interna dell’impresa e, in particolare, nel mantenimento degli equilibri finanziari dell’impresa stessa (cfr. già Corte Cost. n. 78 del 1958, Corte Cost. n. 316 del 1990, Corte Cost. n. 356 del 1993) nonchè nel diritto degli altri lavoratori alla conservazione delle mansioni assegnate e, in ogni caso, di mansioni che ne valorizzino l’esperienza e la professionalità acquisita.

In particolare, Cass. n. 34132 del 2019 (ribadendo l’orientamento già affermato con Cass. nn. 6798 e 27243 del 2018) ha effettuato un’ampia ricognizione del quadro normativo e giurisprudenziale, sottolineando che la ricerca del delicato punto di equilibrio tra diritto del disabile a non essere discriminato, diritto dell’imprenditore ad organizzare l’azienda secondo le proprie insindacabili scelte e diritto degli altri lavoratori deve essere condotta alla stregua dei parametri individuati dall’art. 3, comma 3 bis, della legge n. 216 del 2003 che fa rinvio all’art. 2 della Convenzione di New York che considera quale accomodamento ragionevole “le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un carico sproporzionato ed eccessivo”.

Il giudice di merito deve, dunque, indagare la eventuale sussistenza, nell’ambito della struttura organizzativa assunta dall’impresa, di mansioni che possano eventualmente adattarsi all’inabilità del lavoratore, e può ritenere legittimo il licenziamento non solo a fronte della concreta inesistenza di accorgimenti pratici idonei a rendere utilizzabili le prestazioni lavorative dell’inabile ma altresì accertata l’assoluta impossibilità di affidare allo stesso mansioni equivalenti e mansioni inferiori, tenuto conto – nel bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti – della protezione dei soggetti svantaggiati, dell’interesse del datore di lavoro ad una collocazione del lavoratore inabile nella realtà organizzativa unilateralmente delineata dall’imprenditore stesso e del diritto degli altri lavoratori allo svolgimento di mansioni che si collochino nell’ambito del bagaglio professionale acquisito.

Invero, il criterio di ragionevolezza sopra citato implica, altresì, che nell’adozione delle misure sopra indicate debba tenersi conto del limite costituito dall’inviolabilità in peius (art. 2103 cod.civ.) delle posizioni lavorative degli altri prestatori di lavoro: deve, pertanto, escludersi che le suddette misure organizzative possano incidere negativamente sulle mansioni e sulle altre condizioni di lavoro degli altri lavoratori (ad esempio, ambiente e luogo di lavoro, orario e tempi di lavoro).

Dopo avere così delineato il quadro legislativo e giurisprudenziale di riferimento, la Cassazione con riguardo al caso sottoposto al suo esame, ha stabilito che la Corte di Appello ha correttamente ritenuto assolto l’obbligo della società controricorrente di tutela del lavoratore disabile, in considerazione dell’accertata inidoneità della lavoratrice allo svolgimento delle mansioni affidate e dell’insussistenza di mansioni equivalenti o inferiori da affidare alla lavoratrice stessa e rilevato che tutti gli altri compiti svolti dagli altri dipendenti nell’ambito della organizzazione aziendale erano incompatibili con l’inabilità della lavoratrice.

Per la Suprema Corte, pertanto il datore di lavoro ha soddisfatto l’onere imposto dall’art. 5 della legge n. 604 del 1966 di provare il giustificato motivo di licenziamento dimostrando che, nell’ambito dell’organizzazione aziendale e del rispetto delle mansioni assegnate al restante personale in servizio, non vi era alcun accorgimento pratico – a prescindere dall’onere finanziario da assumere – applicabile alla mansione (già assegnata o equivalente ovvero inferiore) svolta dal lavoratore ed appropriato alla disabilità.

 


Cassazione sez. Lavoro n. 2969 dell’8 febbraio 2021

Divieto di trasferimento ex articolo 33 comma 5 Legge 104 del 1992
 

La sentenza in esame richiama dei precedenti (Cass. 17/6/2012 n.9201, Cass.3/11/2015 n. 22421, Cass.12/12/2016 n. 25379) per dare continuità ad una interpretazione dell’articolo 33 comma 5 costituzionalmente orientata, ex articolo 3 Costituzione e in osservanza anche della Carta di Nizza, Capo 3 e Capo 4, e per affermare, altresì, che tale lettura è conforme alla Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 dei disabili, ratificata con legge n.18 del 2009 dall’Italia (C. Cost. n. 275 del 2016) e dall’Unione Europea con decisione n. 2010/48/CE (Cass. cit. n.25379/2016; Cass. 23/5/2017 n.12911).

Con riguardo al caso in specie si afferma che l’efficacia della tutela della persona con disabilità si realizza, anche mediante la regolamentazione del contratto di lavoro in cui è parte il familiare della persona tutelata, in quanto il riconoscimento di diritti in capo al lavoratore è in funzione del diritto del congiunto con disabilità alle immutate condizioni di assistenza. L’applicazione dell’art.33, comma 5, cit., postula, un bilanciamento di interessi, necessario anche alla luce dell’articolo 2103 c.c., che statuisce che il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra “se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”.

Pertanto, la Cassazione, alla luce sia della normativa sovranazionale che di quella nazionale e dei precedenti giurisprudenziali, afferma che occorre che “nel necessario bilanciamento di interessi e di diritti del lavoratore e del datore di lavoro, aventi ciascuno copertura costituzionale, dovranno essere valorizzate le esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile del lavoratore, occorrendo salvaguardare condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui la persona con disabilità si trova inserita ed evitando riflessi pregiudizievoli dal trasferimento del congiunto ogni volta che le esigenze tecniche, organizzative e produttive non risultino effettive e comunque insuscettibili di essere diversamente soddisfatte (Cass. cit. n.25379/2016, e Cass. n.9201/2012).”

La sentenza, infine, ribadisce anche che il trasferimento del lavoratore ex art. 33 comma 5 della legge n. 104 del 1992 è configurabile anche nell’ipotesi in cui lo spostamento venga attuato nell’ambito della medesima unità produttiva, quando questa comprenda uffici dislocati in luoghi diversi (vedi Cass. 12/10/2017 n. 24015, Cass. 23/8/2019 n.21670).


Consiglio di Stato – Sentenza n. 1196/2021

Legge 104 del 1992 articolo 33 comma 5 – diniego di trasferimento- personale militare
 

Il caso vagliato dal Consiglio di Stato riguarda il diniego di trasferimento, di un militare, ex articolo 33 comma 5 della legge 104 del 1992.

Il provvedimento di diniego era stato impugnato innanzi al Tar che aveva accolto il ricorso dell’Ufficiale in quanto “nel provvedimento impugnato le esigenze dell’Amministrazione che determinerebbero un pregiudizio nell’accoglimento dell’istanza di trasferimento sono indicate in modo del tutto generico e decontestualizzato, senza alcun riferimento alle concrete mansioni svolte dal ricorrente, né all’effettiva copertura della sede di appartenenza e di quella di destinazione”.

Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello dell’Amministrazione Militare e nella sua decisione ha ricordato i principi espressi dal supremo consesso della Giustizia Amministrativa sulla tematica in argomento, in particolare con riguardo al personale militare, e cioè:

“a) il trasferimento ex art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 coinvolge interessi legittimi e, di conseguenza, implica un complessivo bilanciamento fra l’interesse del privato e gli interessi pubblici, nell’esercizio del potere discrezionale da parte dell’amministrazione; ciò in considerazione del fatto che il trasferimento è disposto a vantaggio del disabile e non, invece, nell’interesse esclusivo dell’amministrazione ovvero del richiedente, avendo lo stesso natura strumentale ed essendo intimamente connesso con la persona dell’assistito (Cons. Stato, sez. IV, 27 settembre 2018 n. 5550; sez. IV, 3 gennaio 2018 n. 29; sez. IV, 31 agosto 2016 n. 3526; sez. IV, 19 giugno 2020 n. 3929);

b) l’inciso “ove possibile”, contenuto nella predetta disposizione, comporta che, avuto riguardo alla qualifica rivestita dal pubblico dipendente, deve sussistere la disponibilità nella dotazione di organico della sede di destinazione del posto in ruolo per il proficuo utilizzo del dipendente che chiede il trasferimento (Cons. Stato, sez. III, 11 maggio 2018 n. 2819), nel senso, cioè, che presso la sede richiesta, vi sia una collocazione compatibile con lo stato del militare, e che l’assegnazione possa, dunque, avvenire nel limite delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado (Cons. Stato, sez. IV, 16 febbraio 2018 n. 987);

c) l’esercizio del potere discrezionale da parte dell’Amministrazione – e, dunque, la verifica della compatibilità del trasferimento ex art. 33, comma 5 con le esigenze generali del servizio – deve consistere in una verifica e ponderazione accurate delle esigenze funzionali, la quale deve risultare da una congrua motivazione;

d) con la conseguenza che, per negare il trasferimento, le esigenze di servizio non possono essere né genericamente richiamate, né fondarsi su generiche valutazioni in ordine alle scoperture di organico ovvero alle necessità di servizio da fronteggiare, ma devono risultare da una indicazione concreta di elementi ostativi, riferiti alla sede di servizio in atto, anche rispetto alla sede di servizio richiesta, e dalla considerazione del grado e/o della posizione di ruolo e specialità propri del richiedente, così come del resto oggi testualmente previsto dall’art. 981, comma 1, lett. b) del c.o.m..


Consiglio di Stato – Sentenza n. 653/2021
Eliminazione barriere architettoniche – studi legali
 

Gli studi degli avvocati, ancorchè i professionisti vi esercitino il gratuito patrocinio o siano iscritti all’albo dei difensori d’ufficio, e, quindi siano aperti ad una particolare categoria di persone, non possono essere considerati “luoghi aperti al pubblico”, ai fini della normativa per l’eliminazione delle barriere architettoniche (articolo 82 del d.P.R. n. 380 del 2001).

Infatti, lo studio legale, “non è di per sé luogo pubblico o aperto al pubblico, come si desume, per implicito, dalla costante giurisprudenza penale, secondo la quale commette il reato di violazione di domicilio previsto dall’art. 614 c.p. chi acceda allo studio di un avvocato, o vi si trattenga, contro la volontà del titolare: per tutte, da ultimo, Cass. pen., sez. V, 18 aprile – 26 luglio 2018 n. 35767.”.
 



Cassazione Sez. Lavoro – Sentenza n. 29449 del 23 dicembre 2020
Indennità di accompagnamento – Legge 11/2/1980 n. 18
 

Con riguardo all’ indennità di accompagnamento, la Suprema Corte ha riaffermato “il principio, già enunciato con la sentenza n. 7179 del 2003, secondo cui le gravi patologie, tali da rendere l’individuo totalmente inabile e da fare ragionevolmente prevedere che la morte sopraggiunga proprio in dipendenza e conseguenza delle stesse, non escludono il diritto all’indennità di accompagnamento finché l’evento letale sia certus an ma incertus quando, non apparendo razionale e rispondente alle finalità della legge negare la necessità di un’assistenza continua per il fatto che, entro un periodo di tempo imprecisato, sopraggiungerà la morte a causa delle patologie invalidanti.

L’indennità di accompagnamento può essere, invece, negata solo quando sia possibile formulare un giudizio prognostico di rapida sopravvenienza della morte, in ambito temporale ben ristretto, nel qual caso la continua assistenza risulti finalizzata non già a consentire il compimento degli atti quotidiani del vivere (tra i quali l’alimentazione, la pulizia personale, la vestizione) sibbene a fronteggiare una emergenza terapeutica (cfr. Cass. n.7179 del 2003 e nn. 9583 e 11610 del 2002).”
 


Cassazione n. 28818 del 6 dicembre 2020

Sospensione prestazione assistenziale – art. 42 co. 3 d.l. n. 269/2003 – non applicabilità
 

La sentenza, in sintonia con quanto stabilito da Cass. 2118/2018, afferma che la sospensione della prestazione già in godimento, nel caso in specie per mancata presentazione dell’assistito alle visite di revisione, non può essere assimilata, quanto alla verifica della decorrenza del termine semestrale di decadenza previsto per la proposizione dell’azione giudiziale di cui all’articolo 42, comma 3, del d.l. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, al provvedimento amministrativo definitivo di accoglimento o di rigetto della provvidenza.

Si evidenzia altresì che la comunicazione della sospensione nell’erogazione della prestazione non costituisce un provvedimento definitivo rispetto al quale possa giustificarsi l’individuazione del “dies a quo” per l’attivazione della tutela in sede giudiziale nel suddetto termine, non trattandosi di un provvedimento emesso all’esito di una procedura di riconoscimento del beneficio, bensì di un provvedimento di natura cautelare dell’ente erogatore rispetto ad un beneficio in precedenza concesso.

In applicazione di tali principi, pertanto, nel caso in esame non è stato ritenuto applicabile l’articolo 42 comma 3 del d.l. 269/2003.
 


Cassazione Sez. Lavoro – Sentenza n. 26845 del 25 novembre 2020

Termine decadenza azione giudiziaria – articolo 42 comma 3 d.l. 269/2003
 

L’art. 42, comma 3, d.l. n. 269/2003, nella parte in cui, esclude l’applicazione delle disposizioni in materia di ricorso amministrativo, si riferisce sia ai ricorsi amministrativi precedentemente previsti contro i provvedimenti di mancato riconoscimento dei requisiti sanitari, sia contro quelli di rigetto o revoca dei benefici economici attinenti a requisiti non sanitari, come quelli c.d. socio-economici, pertanto il termine di decadenza per la proposizione dell’azione giudiziaria, previsto dalla seconda parte dello stesso comma, opera sia con riguardo all’ipotesi in cui il diniego in sede amministrativa sia conseguente a ragioni sanitarie, sia nell’ipotesi in cui il diniego dipenda da ragioni diverse, sempre che il provvedimento di rigetto sia esplicito e venga comunicato all’interessato (viene richiamata Cass. n. 25268 del 2016).
 



Cassazione sez. Lavoro – Ordinanza n. 17787 del 26 agosto 2020

Accertamento tecnico preventivo ex articolo 445 bis c.p.c.
 

La Cassazione, in continuità con i suoi precedenti, ed in particolare, con Cass. n.9876 del 2019, riafferma che nel “giudizio previsto dall’ultimo comma dell’art. 445-bis cod.proc.civ., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto l’accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, impregiudicato, in futuro l’accertamento, in sede amministrativa, dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria.”

Pertanto, si avrà diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale soltanto a seguito dell’accertamento degli ulteriori requisiti socio-economici.
 



Cassazione sez. lavoro n. 14790 del 10 luglio 2020
Bando di concorso riservato disabili ex art. 8 L. n. 68 del 1999 – Previsione dello Stato di disoccupazione anche al momento dell’assunzione – Comportamento discriminatorio – Esclusione

 

“Non costituisce comportamento discriminatorio la previsione, in sede di bando di concorso riservato alle categorie ex art. 8 della I. n. 68 del 1999, del requisito della sussistenza dello stato di disoccupazione anche al momento dell’assunzione trattandosi di previsione avente la finalità di tutelare, in conformità con il dettato legislativo e con i principi affermati dalla Corte di Giustizia UE, il disabile disoccupato rispetto ad altro soggetto, egualmente disabile ma nelle more fuoriuscito dalla categoria dei disoccupati”.


Cassazione sez. 3 n. 3691 del 13 febbraio 2020
Abbattimento barriere architettoniche – natura precettiva della normativa


“Giova premettere, al riguardo, come questa Corte abbia già affermato che l’esistenza di “ampia definizione legislativa e regolamentare di barriere architettoniche e di accessibilità rende la normativa sull’obbligo dell’eliminazione delle prime, e sul diritto alla seconda per le persone con disabilità, immediatamente precettiva ed idonea a far ritenere prive di qualsivoglia legittima giustificazione la discriminazione o la situazione di svantaggio in cui si vengano a trovare queste ultime”, consentendo loro “il ricorso alla tutela antidiscriminatoria, quando l’accessibilità sia impedita o limitata” ciò, a prescindere, “dall’esistenza di una norma regolamentare apposita che attribuisca la qualificazione di barriera architettonica ad un determinato stato dei luoghi” (così, in motivazione Cass. Sez. 3, sent. 23 settembre 2016, n. 18762, Rv. 642103-02). Una conclusione, questa, che appare del tutto in linea con la necessità di assicurare alla normativa suddetta un’interpretazione conforme a Costituzione, se è vero che – come sottolinea la stessa giurisprudenza costituzionale – l’accessibilità “è divenuta una «qualitas» essenziale” perfino “degli edifici privati di nuova costruzione ad uso di civile abitazione, quale conseguenza dell’affermarsi, nella coscienza sociale, del dovere collettivo di rimuovere, preventivamente, ogni possibile ostacolo alla esplicazione dei diritti fondamentali delle persone affette da handicap fisici” (così, Corte cost., sent. n. 167 del 1999; nello stesso senso, Corte cost. sent. n. 251 del 2008). Del pari, si è sottolineato come “il superamento delle barriere architettoniche – tra le quali rientrano, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b), del d.P.R. n. 503 del 1996, gli «ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti» – è stato previsto (comma 1 dell’art. 27 della legge n. 118 del 1971) «per facilitare la vita di relazione» delle persone disabili”, evidenziandosi che tali principi “rispondono all’esigenza di una generale salvaguardia della personalità e dei diritti dei disabili e trovano base costituzionale nella garanzia della dignità della persona e del fondamentale diritto alla salute degli interessati, intesa quest’ultima nel significato, proprio dell’art. 32 Cost., comprensivo anche della salute psichica oltre che fisica” (così, nuovamente, Corte cost. sent. n. 251 del 2008).”
 



Cass. SSUU n. 1870 del 28 gennaio 2020
Giurisdizione in caso di domanda risarcitoria per danni non patrimoniali per avere fruito di un numero di ore di didattica di sostegno inferiore a quelle necessarie in base alle condizioni di salute del minore

Le Sezioni Unite, sono state investite, con regolamento di giurisdizione, al fine di “stabilire a chi spetti la giurisdizione nel caso di domanda risarcitoria proposta dal genitore di un minore disabile, nei confronti dell’amministrazione scolastica, in relazione ai danni non patrimoniali patiti dal minore per avere fruito, durante l’orario scolastico, di un numero di ore di didattica di sostegno (a mezzo di insegnati specializzati) inferiore a quello necessario in relazione alle sue condizioni di salute.”

La Corte, ritenendo di non discostarsi dai suoi precedenti, ha ricordato innanzitutto che “in tema di sostegno all’alunno in situazione di handicap, la giurisdizione si radica diversamente – spettando ora al giudice ordinario ora a quello amministrativo – a seconda della doglianza formulata nei confronti della pubblica amministrazione scolastica.”

La Suprema Corte “ha statuito, infatti, che le controversie concernenti la declaratoria della consistenza dell’insegnamento di sostegno afferenti alla fase che precede la redazione del piano educativo individualizzato sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133 c.p.a., comma 1, lett. c), atteso che, in tale fase, sussiste ancora, in capo all’amministrazione scolastica, il potere discrezionale, espressione dell’autonomia organizzativa e didattica, di individuazione della misura più adeguata al sostegno, il cui esercizio è precluso, invece, dalla successiva formalizzazione del piano suddetto, che determina il sorgere dell’obbligo dell’amministrazione di garantire il supporto per il numero di ore programmato ed il correlato diritto dell’alunno disabile all’istruzione come pianificata, nella sua concreta articolazione, in relazione alle specifiche necessità dell’alunno stesso (Cass., Sez. Un., n. 5060 del 28/02/2017).

Parimenti, spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi del D.Lgs. n. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33 come inciso dalla sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale (ora ai sensi ai sensi dell’art. 133 c.p.a., comma 1, lett. c)), le controversie nelle quali si censurino i provvedimenti adottati dalla P.A. nell’esercizio di poteri autoritativi e discrezionali in materia di servizio di sostegno scolastico a favore di minori diversamente abili, come nell’ipotesi in cui si chieda l’aumento del numero delle ore di supporto concesse al minore e si metta in discussione la correttezza del potere amministrativo esercitato nell’organizzazione del servizio (Cass., Sez. Un., n. 7103 del 25/03/2009; Cass., Sez. Un., n. 1144 del 19/01/2007; analogamente, Cass., Sez. Un., n. 3058 del 09/02/2009, in ordine alla cognizione della domanda proposta nei confronti del Comune da un alunno portatore di handicap, al fine di far dichiarare il diritto al trasporto gratuito dalla propria abitazione alla scuola; Cass., Sez. Un., n. 17664 del 19/07/2013, in ordine alla domanda di condanna di un Comune all’esecuzione di interventi edilizi per l’eliminazione delle barriere architettoniche impeditive dell’accesso ai locali scolastici di minori diversamente abili).

Al contrario, questa Suprema Corte ha statuito che, una volta approvato il “piano educativo individualizzato”, definito ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 12 tale piano obbliga l’amministrazione scolastica a garantire il sostegno all’alunno in situazione di handicap per il numero di ore programmato, senza lasciare ad essa il potere discrezionale di ridurne l’entità in ragione delle risorse disponibili; conseguentemente, la condotta dell’amministrazione che non appresti il sostegno pianificato si risolve nella contrazione del diritto del disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, la quale, ove non accompagnata dalla corrispondente riduzione dell’offerta formativa per gli alunni normodotati, concretizza discriminazione indiretta, la cui repressione spetta al giudice ordinario (Cass., Sez. Un., n. 25011 del 25/11/2014; Cass., Sez. Un., n. 9966 del 20/04/2017; Cass., Sez. Un., n. 25101 del 08/10/2019).”


 



Consiglio di Stato n. 355/2020
Barriere architettoniche – L. 9 gennaio 1989 n. 13
Beni sottoposti a vincolo come beni culturali – Costruzione abusiva – Diniego di sanatoria
Necessità specifico obbligo motivazionale


Il Tar, chiamato ad annullare un diniego di autorizzazione in sanatoria per un opera costruita per eliminare le barriere architettoniche di un edificio sottoposto a vincolo ex art. 1 della legge n. 1497 del 1939, accoglieva il ricorso in quanto, tra l’altro, nessuno degli atti posti a fondamento della motivazione del diniego di autorizzazione in sanatoria era sufficiente ad integrare lo specifico obbligo motivazionale di cui all’art. 4 della legge n. 13 del 1989, mancando in essi qualsiasi riferimento al grave e serio pregiudizio della sicurezza del fabbricato, necessario a giustificare l’eventuale determinazione negativa.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza in oggetto, nel confermare la decisione di primo grado, nella parte motiva, ricorda che “come anche affermato ad esempio da Cass. civ., Sez. II, 28 marzo 2017, n. 7938, la speciale disciplina di favore contenuta nella l. 9 gennaio 1989, n. 13, si applica anche a beneficio di persone anziane le quali, pur non essendo portatrici di disabilità vere e proprie, soffrano comunque di disagi fisici e di difficoltà motorie.

Tale legge infatti, in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata, esprime il principio secondo il quale i problemi delle persone affette da una qualche specie invalidità devono essere assunti dall’intera collettività, e in tal senso ha imposto in via generale che nella costruzione di edifici privati e nella ristrutturazione di quelli preesistenti, le barriere architettoniche siano eliminate indipendentemente dalla effettiva utilizzazione degli edifici stessi da parte di persone disabili, trattandosi comunque di garantire diritti fondamentali (così Corte Cost., 10 maggio 1999, n. 167, e Cass. civ., Sez. II, 25 ottobre 2012, n. 18334) e non già di accordare diritti personali ed intrasmissibili a titolo di concessione alla persona disabile in quanto tale (cfr. sul punto Cass. civ., Sez. II, 26 febbraio 2016, n. 3858).

In conseguenza di ciò, per le disposizioni contenute nella testé citata l. n. 13 del 1989 si impone “un’interpretazione estensiva, nel senso appena visto” (cfr. sul punto, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 18 ottobre 2017, n. 4824).

Va rimarcato inoltre che, in particolare, secondo l’art. 4 della legge stessa, gli interventi volti ad eliminare le barriere architettoniche previsti dall’art. 2 della legge, ovvero quelli volti a migliorare le condizioni di vita delle persone svantaggiate nel senso descritto, si possono effettuare anche su beni sottoposti a vincolo come beni culturali, e la relativa autorizzazione, come previsto dal comma 4 di tale articolo, “può essere negata solo ove non sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato”, precisandosi quindi al comma 5 che “il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l’opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall’interessato”.

Si è in tal modo introdotto nell’ordinamento, in ordine ai peculiari valori presidiati dalla legge in esame (tra l’altro non soltanto inerenti all’art. 32 Cost., ma anche di rilievo internazionale, in quanto stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti per le persone con disabilità adottata dall’Assemblea Generale con risoluzione n. 61/106 del 13 dicembre 2006 e ratificata con l. 3 marzo 2009, n. 18) un onere di motivazione particolarmente intenso, e ciò in quanto l’interesse alla protezione della persona svantaggiata può soccombere di fronte alla tutela del patrimonio artistico, a sua volta promanante dall’art. 9 Cost., soltanto in casi eccezionali (così, puntualmente, la già citata sentenza di Cons. Stato, Sez. VI, n. 4824 del 2017; nonché id., 7 marzo 2016, n. 705, 28 dicembre 2015, n. 5845, e 12 febbraio 2014, n. 682).”

 


Cassazione n. 30860 del 26 novembre 2019

Art. 445-bis c.p.c. – Art. 149 Disp. Att. c.p.c.

Consulenza tecnica – dissenso fondato su condizioni sanitarie successive alla conclusione dell’incarico peritale
 

Il Tribunale, decidendo in sede di opposizione ad accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell’art. 445 bis cod. proc. civ., in adesione alla consulenza medico-legale che aveva escluso la sussistenza del requisito sanitario per il diritto all’assegno di invalidità, riteneva inapplicabile l’art.149 disp. att. cod.proc.civ., sul presupposto che non potesse formularsi un dissenso alla consulenza tecnica fondato su condizioni sanitarie successive alla data della conclusione dell’incarico peritale conferito in sede di accertamento tecnico preventivo.

La Cassazione, in continuità con altri precedenti (fra gli altri, Cass. n. 14488 del 2019 e Cass. n. 32760 del 2018), ritiene erroneo l’assunto della sentenza impugnata secondo cui dalla natura impugnatoria del giudizio di opposizione ad ATP discenderebbe l’inapplicabilità dell’articolo 149 disp. att. c.p.c.;

Secondo la Suprema Corte “l’articolo 149 disp. att. c.p.c. prescrive la valutazione, in sede giudiziaria, dell’aggravamento della malattia, nonché di tutte le infermità incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso del procedimento amministrativo e di quello giudiziario, – senza prevedere preclusioni specifiche; limitare l’applicazione dell’articolo 149 delle disposizioni di attuazione al giudizio previdenziale o assistenziale introdotto con ricorso ordinario implicherebbe un’abrogazione della disposizione medesima, non prevista da alcuna fonte normativa.

La non applicabilità anche all’aggravamento della malattia sarebbe in contrasto con la volontà del legislatore che, con la novella al codice di rito di cui all’art. 445-bis c.p.c. ha voluto una maggiore economicità dell’azione amministrativa, la deflazione del contenzioso, il congruo contenimento contenere della durata delle controversie previdenziali e assistenziali nei termini di ragionevolezza sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”.
 


Cassazione n. 30856 del 26 novembre 2019

Indennità di accompagnamento – revoca – accertamento giudiziale del diritto

L. n. 118 del 1971 – L. n. 18 del 1980

Con riguardo all’accertamento giudiziale del diritto all’indennità di accompagnamento revocata, è stato stabilito che la sussistenza e il perpetuarsi delle condizioni di minorazione in presenza di patologie irreversibili implicano comunque, per beneficiare del ripristino della prestazione, il necessario accertamento di dette condizioni, in base a prove ritualmente acquisite e non contestate, valorizzando, secondo le circostanze, anche presunzioni di fatto sulla permanenza, nel tempo, di condizioni sanitarie o psicofisiche che compromettono la salute e la dignità della persona in difetto di contrarie emergenze.

 



Cassazione n. 30220 del 20 novembre 2019
Assegno sociale – indennità accompagnamento – compensazione – art. 1241 c.c.

“L’istituto della compensazione di cui agli articoli 1241 cc e ss. presuppone l’autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, mentre è configurabile la cd. compensazione impropria allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere e a ciò il giudice può procedere senza incontrare ostacolo nelle limitazioni vigenti per la compensazione in senso tecnico-giuridico.”

Siccome, nella fattispecie oggetto del giudizio, non ricorreva il requisito dell’identità di titolo tra le somme dovute dall’istituto per indennità di accompagnamento e quelle dovute dal ricorrente sull’assegno sociale, non avendo origine, i rispettivi crediti e debiti, dal medesimo rapporto, la Cassazione ha ritenuto che dovesse trovare applicazione la compensazione ordinaria con i conseguenti limiti, in particolare quello previsto dall’articolo 1246 n. 3.

Secondo la Suprema Corte l’identità del titolo non può essere affermata sul generico presupposto che entrambe le prestazioni di cui è causa hanno natura assistenziale dovendosi sottolineare l’assoluta diversità dei presupposti che giustificano l’erogazione dell’assegno sociale da quelli dell’indennità di accompagnamento.

In generale, sulla natura dell’assegno sociale, quale provvidenza avulsa dallo stato di invalidità che non investe la tutela di condizioni minimi di salute o gravi situazioni di urgenza, la sentenza rinvia a Cass. n.22261 del 2015.


Cassazione n. 28445 del 5 novembre 2019

Revoca prestazione assistenziale – presentazione nuova domanda amministrativa

Art. 4 d.l. 323 del 1996 – art. 20 L. 102 del 2009 -art. 5 d.P.R. n. 698 del 1994 – art. 42 d.l. 269 del 2003

 

La sentenza conferma il consolidato orientamento della Corte di legittimità (Cass. n. 3404 del 2006, n. 4254 del 2009, n. 11075 del 2010, n. 6590 del 2014, 4788 del 2019), secondo il quale la domanda di ripristino della prestazione (sia essa determinata dalla negativa verifica della permanenza del requisito sanitario che di quello socio-economico), al pari di quelle concernenti il diritto ad ottenere per la prima volta prestazioni negate in sede amministrativa, non dà luogo ad un’impugnativa del provvedimento amministrativo di revoca, ma riguarda il diritto del cittadino ad ottenere la tutela che la legge gli accorda.

Conseguentemente, il giudice è chiamato ad accertare se sussista, o meno, il diritto alla prestazione, verificandone le condizioni di esistenza alla stregua dei requisiti richiesti ex lege, con riguardo alla legislazione vigente al momento della nuova domanda, trattandosi del riconoscimento di un nuovo diritto del tutto diverso, ancorché identico nel contenuto, da quello estinto per revoca.

Pertanto, l’interessato, se vuole ottenere il ripristino della prestazione, è tenuto a presentare una nuova domanda amministrativa, condizione di proponibilità della domanda giudiziale, dovendosi altresì escludere che il venir meno di un requisito costitutivo del diritto comporti la mera sospensione del beneficio in godimento, in quanto il temporaneo venire meno di uno dei requisiti costitutivi comporta l’estinzione del diritto al godimento;

Infatti, a meno che non sia prevista dalla legge la possibilità di una “sospensione” della prestazione, l’effetto non può che essere la “perdita” della prestazione medesima con decorrenza dalla medesima data, essendo l’istituto della sospensione previsto solo in casi tassativamente indicati.

In tema di prestazioni previdenziali e assistenziali, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell’azione, mancando il quale la domanda giudiziaria non è improcedibile, ma improponibile, determinandosi in tal caso una temporanea carenza di giurisdizione, rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio.

“Tale opzione ermeneutica risulta maggiormente rispettosa della ratio sottesa alle prestazioni assistenziali che, alla stregua dell’art. 38 Cost., induce a preferire soluzioni volte a riconoscere le prestazioni assistenziali solo in presenza di effettivi bisogni e a rifuggire da soluzioni suscettibili di creare ingiustificate disparità di trattamento nell’area di quanti dette prestazioni rivendicano, disparità che finirebbe per crearsi, con riferimento ai requisiti per usufruire delle stesse, tra coloro che chiedono per la prima volta dette prestazioni e quanti, invece, avendo di queste già goduto, ne pretendono un perdurante godimento pur in presenza di mutate, e più favorevoli, condizioni reddituali”.
 


Cassazione n. 24936 del 7 ottobre 2019

Parcheggi per disabili – condotta discriminatoria – Legge n. 67 del 2006

“L’Amministrazione comunale … , in quanto verosimilmente conscia che gli appositi spazi riservati al parcheggio esclusivo degli invalidi sono normalmente insufficienti, ha rilasciato ai disabili muniti di patente e proprietari di veicolo uno speciale permesso gratuito per il parcheggio sulle strisce blu del centro cittadino. Tuttavia, nel far ciò, il Comune ha contestualmente posto in essere una condotta discriminatoria indiretta ai danni dei disabili (presuntivamente affetti da una patologia più grave) non muniti di patente e non proprietari di un autoveicolo, che necessitano per i loro spostamenti del necessario ausilio di un familiare, i quali possono parimenti fruire dello stesso permesso (negato alla ricorrente) solo se in grado di documentare accessi frequenti nel centro cittadino per lo svolgimento di attività lavorative, di assistenza e cura. Non vi è dubbio che una tale previsione si configuri come discriminatoria ai danni di quest’ultima categoria di disabili, non reputandosi meritevole di tutela l’accesso gratuito del disabile al centro cittadino per motivi di mero svago e di relazione sociale (come invece consentito ai disabili con patente ed autoveicolo).

In proposito, a norma della L. n. 67 del 2006, art. 2, comma 3 “si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone”. E’ proprio quello che è avvenuto, nel caso di specie, in cui il Comune, nel beneficiare una particolare categoria di disabili (quelli con patente ed autoveicolo), nè ha posto un’altra, presuntivamente con una patologia più grave, in posizione di svantaggio. Nè, peraltro, può ritenersi che il legislatore, nella formulazione della norma, abbia inteso circoscrivere il rapporto suscettibile di dar luogo alla condotta discriminatoria solo a quello tra disabili e non. La locuzione “rispetto ad altre persone”, per la sua genericità, consente di individuare in concreto la sussistenza di un comportamento discriminatorio ponendo in relazione anche due distinte categorie di disabili, seppur con caratteristiche differenti. Emerge dal provvedimento impugnato, e soprattutto da quello del giudice di primo grado, di cui entrambe le parti hanno ampiamente riportato il contenuto, che il motivo della diversità di trattamento prevista dal Comune tra i disabili muniti di patente ed autovettura e quelli costretti a ricorrere all’ausilio di familiari per il loro trasporto risiede nell’intento di prevenire abusi nell’utilizzo del permesso speciale da parte degli stessi familiari: se è pur vero che un tale rischio effettivamente sussiste, lo stesso non può certo essere risolto negando un diritto, ma predisponendo un adeguato, anche severo, sistema di controlli e sanzioni.”



Cassazione n. 18192 del 5 luglio 2019

Stipula di contratti a termine con lavoratori disabili

Legge n. 68 del 1999
 

La Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: la stipula di contratti a tempo determinato con lavoratori disabili è legittima allorchè rientrante nelle previsioni di cui alle convenzioni disciplinate dall’art. 11 della legge n. 68 del 1999, volte a favorire l’inserimento lavorativo dei disabili ed a disciplinare le modalità di assunzione che il datore di lavoro si impegna ad effettuare.
 



Cassazione n. 14415 del 27 maggio 2019
Requisito reddituale assegno invalidità civile –
Art. 13 legge n. 118 del 1971

Nella sentenza, dopo una ricostruzione minuziosa delle norme succedutesi nel tempo in materia di requisito reddituale richiesto per la concessione dell’assegno di invalidità civile, ex articolo 13 della legge n. 118 del 1971, si afferma che “resta confermato anche alla luce del D.L. n. 76/2013 conv. in L. n. 99/2013 che per l’ assegno di invalidità, anche nel periodo successivo alla entrata in vigore della L. n. 247/2007, occorre fa riferimento al reddito personale dell’assistito con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il predetto fa parte.”



Corte di Giustizia UE – Cause riunite C-335/11 e C-337/11 dell’11 aprile 2013

Politica sociale – Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Articoli 1, 2 e 5 – Disparità di trattamento basata sull’handicap – Licenziamento – Sussistenza di un handicap – Assenza del dipendente a causa del suo handicap – Obbligo di adattamento – Lavoro a tempo parziale – Durata del periodo di preavviso
 

La nozione di «handicap» di cui alla direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretata nel senso che essa include una condizione patologica causata da una malattia diagnosticata come curabile o incurabile, qualora tale malattia comporti una limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche, che, in interazione con barriere di diversa natura, possa ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori, e tale limitazione sia di lunga durata. La natura delle misure che il datore di lavoro deve adottare non è determinante al fine di ritenere che lo stato di salute di una persona sia riconducibile a tale nozione.

L’articolo 5 della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che la riduzione dell’orario di lavoro può costituire uno dei provvedimenti di adattamento di cui a tale articolo. Spetta al giudice nazionale valutare se, nelle circostanze dei procedimenti principali, la riduzione dell’orario di lavoro quale provvedimento di adattamento rappresenti un onere sproporzionato per il datore di lavoro.

La direttiva 2000/78 deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una disposizione nazionale che prevede che un datore di lavoro possa porre fine al contratto di lavoro con un preavviso ridotto qualora il lavoratore disabile interessato sia stato assente per malattia, con mantenimento della retribuzione, per 120 giorni nel corso degli ultimi dodici mesi, quando tali assenze siano la conseguenza dell’omessa adozione, da parte del datore di lavoro, dei provvedimenti appropriati, in conformità all’obbligo di prevedere soluzioni ragionevoli di cui all’articolo 5 della predetta direttiva.

La direttiva 2000/78 deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una disposizione nazionale che prevede che un datore di lavoro possa mettere fine al contratto di lavoro con un preavviso ridotto qualora il lavoratore disabile interessato sia stato assente per malattia, con mantenimento della retribuzione, per 120 giorni nel corso degli ultimi dodici mesi, quando tali assenze siano causate dal suo handicap, salvo nel caso in cui detta disposizione, da un lato, persegua un obiettivo legittimo e, dall’altro, non vada al di là di quanto necessario per conseguire tale obiettivo, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare.

 



Cassazione n. 7565 del 15 aprile 2016
Indennità di accompagnamento in caso di ricovero
Legge 11 febbraio 1980 n. 18

 

Ai fini del diritto all’indennità di accompagnamento, prevista dalla L. 11 febbraio 1980, n. 18 in favore dell’inabile non deambulante o non autosufficiente, rileva esclusivamente il requisito sanitario descritto dall’art. 1 della stessa Legge, mentre non si richiede anche la condizione del non ricovero dell’inabile in istituto, la quale si pone come elemento esterno alla fattispecie, e non costituisce ostacolo al riconoscimento del diritto all’indennità bensì all’erogazione della stessa per il tempo in cui l’inabile sia ricoverato a carico dell’erario e non abbisogni dell’accompagnatore (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 7917/1995; 11324/1999;2808/2001).

Conseguentemente, ai fini del riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento, l’istante non è tenuto a provare di non essere ricoverato gratuitamente in istituto ovvero di non beneficiare di prestazioni incompatibili, non costituendo tali circostanze requisiti costitutivi del diritto al beneficio (Cass. n. 7917 del 1995, Cass. n. 2691 del 2009, Cass. n. 1585 del 2010, Cass. n. 5548 del 06/03/2013).

L’assenza di ricoveri si pone quindi come elemento esterno alla fattispecie, al quale è subordinata l’effettiva erogazione della prestazione assistenziale, ma non l’accertamento della sua spettanza. Nella sentenza n. 2808 del 2001 è stato, tuttavia, chiarito che pur dovendosi riconoscere in presenza del solo requisito sanitario il diritto dell’assistito all’indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data di insorgenza dello stesso, al fine però di emettere una pronuncia di condanna alla corresponsione dell’indennità, con i relativi accessori, il giudice deve valutare se sussistano periodi di ricovero gratuito ostativi all’erogazione.

Tale accertamento è infatti necessario per la quantificazione del dovuto e quindi per la realizzazione coattiva del diritto, cui la sentenza di condanna è finalizzata.

E’ stato anche chiarito che il ricovero presso un ospedale pubblico non costituisce “sic et simpliciter” l’equivalente del ricovero in istituto ai sensi della L. n. 18 del 1980, art. 1, comma 3, – che esclude dall’indennità di accompagnamento gli “invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto” – e, pertanto, il beneficio può spettare all’invalido grave anche durante il ricovero, ove però si dimostri che le prestazioni assicurate dall’ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana (Cass. 2270 del 2007, Cass. n. 25569 del 2008, Cass. n. 2691 del 2009).

Cerca tra le Categorie


Sostienici

Dona il tuo 5×1000
IBAN: IT 53 E 03019 04605 000000010100
Banca CREVAL
Intestato a Ufficio Nazionale del Garante della Persona Disabile Onlus
Via Giovanni SGAMBATI 3 – 90145 Palermo

Oppure visita la nostra pagina
Adesioni e Contributi


Contatti rapidi

TELEFONO D
091 685 06 18
centrodiascoltotelefonod@gmail.com

UFFICIO
329 5487358 – 328 4065189
ufficionazionaleh@libero.it